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Dall’INPS una nuova scadenza al 15 ottobre 2024 per l’esonero contributivo per i datori privati in possesso della Certificazione della parità di genere

L’INPS, con il messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta dell’esonero contributivo per i datori di lavoro privati in possesso della certificazione di parità di genere.

✅ In particolare, l’Istituto ha precisato che i datori di lavoro che hanno ottenuto la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e hanno inserito erroneamente la retribuzione media mensile globale stimata nella domanda di esonero, possono correggere i dati inviati. Per farlo, devono prima rinunciare alla domanda contenente le informazioni sbagliate. Le richieste devono essere inviate tramite il modulo telematico “PAR_GEN”, ma alcuni datori di lavoro hanno riportato retribuzioni medie mensili errate. L’INPS ricorda l’importanza di inserire correttamente la retribuzione media, che influenza l’importo dell’esonero.

📍 Successivamente alla rinuncia, sarà possibile presentare una nuova richiesta con i dati corretti, in particolare la retribuzione media mensile, calcolata secondo le istruzioni fornite.

🗓️ Sia la rinuncia che l’invio della nuova domanda devono essere completati entro il termine tassativo del 15 ottobre 2024, come indicato dal Ministero del Lavoro. Dopo tale data, tutte le domande trasmesse relative a certificazioni ottenute entro il 31 dicembre 2023 saranno elaborate secondo le istruzioni già riportate nella circolare n. 137/2022.

🏋️ Non temi il legalese? Leggi qui la circolare completa.

Esonero: le caratteristiche

1️⃣L’esonero, previsto dall’articolo 5 della legge n. 162 del 5 novembre 2021, garantisce un’esenzione dell’1% sui contributi previdenziali fino a un massimo di 50.000 euro annui per beneficiario.

2️⃣È riservato ai datori di lavoro privati con certificazione di parità di genere, conforme alla Prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da organismi accreditati secondo il regolamento CE n. 765/2008.

3️⃣Le certificazioni devono riportare i marchi UNI e dell’Ente di accreditamento per essere valide.

4️⃣Se le risorse previste non fossero sufficienti, l’esonero sarà ridotto proporzionalmente tra i beneficiari.

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