FAQ
PARENTAL LEAVE:
la gestione delle assenze per maternità e paternità

In questa pagina trovi tutte le risposte aggiornate sulla gestione delle assenze per maternità e paternità a livello normativo lato azienda.
Ultimo aggiornamento: 01.03.2023

CONGEDO (OBBLIGATORIO) DI MATERNITÀ 


1. Che cos’è il Congedo (obbligatorio) di maternità?

Divieto assoluto di adibire la donna al lavoro durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, nelle giornate intercorrenti tra la data presunta e quella effettiva del parto e nei 3 mesi successivi al parto.

 

2. Il Congedo (obbligatorio) di maternità è flessibile?

Sì. Infatti il periodo di congedo obbligatorio di maternità può essere rimodulato come segue:

  • Astensione obbligatoria anticipata: può essere disposta l’interdizione dal lavoro fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, nell’ipotesi in cui sussistano gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza stessa, nonché quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del/della bambino/a, ovvero quando la lavoratrice svolge un’attività faticosa e insalubre e non sia possibile una modifica temporanea delle mansioni.
  • Astensione obbligatoria posticipata (c.d. astensione flessibile): le lavoratrici, a condizione che non siano impiegate in lavori pericolosi, faticosi o insalubri, che non vi sia pregiudizio per la salute della donna e del/della nascituro/a e che ottengano parere favorevole da parte di un medico specialista del SSN e del medico competente, possono astenersi dal lavoro a partire da 1 mese prima della data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto oppure esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso;
  • Astensione obbligatoria prorogata: può essere prevista l’interdizione dal lavoro fino a 7 mesi dopo il parto quando le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o quando la stessa è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere adibita ad altre mansioni.

 

3. Quanto spetta alla lavoratrice per il Congedo (obbligatorio) di maternità?

Alla lavoratrice spetta un’indennità giornaliera erogata dall’INPS pari all’80% della retribuzione (la contrattazione collettiva può prevedere, e di solito prevede, un’integrazione di tale indennità, fino al 100%, a carico del datore di lavoro).

 

4. Il diritto al Congedo (obbligatorio) di maternità vale anche in caso di adozione o affido?

Il congedo di maternità spetta anche nel caso di madre adottiva, per un periodo massimo di 5 mesi (con decorrenza diversa a seconda che si tratti di adozione nazionale o internazionale), e nel caso di madre affidataria, per un periodo massimo di 3 mesi entro 5 mesi dall’affi­damento.

 

 

CONGEDO DI PATERNITÀ


1. Cos’è il Congedo di paternità ALTERNATIVO al congedo di maternità?

Implica il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro, in alternativa della madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, nell’ipotesi di morte o di grave infermità di quest’ultima, abbandono o affidamento esclusivo del bambino.

 

Congedo OBBLIGATORIO di paternità

1. Cos’è il congedo obbligatorio di paternità?

L’astensione dal lavoro per un periodo di 10 giorni fruibili dal padre lavoratore nei 5 mesi successivi al parto, anche contestualmente al congedo di maternità della madre lavoratrice.

 

2. Quanto spetta per il congedo obbligatorio di paternità?

Spetta un’indennità giornaliera erogata dall’INPS pari al 100% della retribuzione.

 

3. Il congedo di paternità spetta anche in caso di adozione o affido?

Sì. Il congedo di paternità spetta anche nel caso di padre adottivo e affidatario.

 

 

CONGEDO (FACOLTATIVO) PARENTALE


1. Cos’è il congedo facoltativo parentale?

È un periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

 

2. A chi è rivolto il congedo facoltativo parentale?

A lavoratrici e lavoratori dipendenti, genitori naturali di figli/e entro i primi 12 anni di vita.

 

3. Quanto dura il congedo facoltativo parentale?

Per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi.

 

4. Possono usufruire entrambe i genitori del congedo facoltativo parentale?

Può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Premesso quanto sopra, il diritto di astenersi dal lavoro spetta, nello specifico:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi, che possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

 

5. Quanto spetta ai genitori durante il periodo del congedo facoltativo parentale?

Per i periodi di congedo parentale fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del/della figlio/a, i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto a percepire un’indennità a carico INPS pari al 30% della propria retribuzione media globale giornaliera:

  • per un periodo complessivo di 9 mesi, senza condizioni di reddito:
    • a ciascun genitore per un periodo di 3 mesi, non trasferibile
    • ai genitori, in alternativa tra loro, per un ulteriore periodo della durata complessiva di 3 mesi
  • per l’ulteriore periodo di congedo parentale (pari a massimo 10 o 11 mesi complessivi tra i genitori per ogni figlio), a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

La Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) ha, inoltre, previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’indennità sopra indicata venga elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di 1 mese fino al sesto anno di vita del/della figlio/a, alla misura dell’80% della retribuzione.  

 

6. È frazionabile ad ore?

Sì. Il congedo parentale è frazionabile ad ore (secondo la disciplina di legge, fatte salve le eventuali previsioni della contrattazione collettiva).

 

7. Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione o affido?

Sì. Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del/della bambino/a all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.

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